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TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Vietata la riproduzione anche parziale
Di particolare interesse per i lettori di questo volume segnaliamo:
OP6 - CODICE DELLE SUCCESSIONI OPERATIVO
Annotato con Dottrina e Giurisprudenza
A cura di Roberta Cocchia (Notaio)
Il Codice operativo delle Successioni nasce dall’esigenza di offrire un quadro sistematico ed un
utile ausilio a tutti gli operatori pratici del diritto nonché a tutti gli studiosi, a vario titolo, della
materia successoria, dallo studente al professionista. L’intento consiste non tanto nell’offrire un
codice corredato da note, né una semplice rassegna sintetica di dottrina e giurisprudenza, quanto
piuttosto nel rendere agevole il compito degli studiosi, che possono così rintracciare risposte
veloci, sicure ed efficienti su singoli istituti o casi specifici.
Il pregio ulteriore del volume è rappresentato dai riferimenti ai casi pratici e dalla sintesi degli
orientamenti giurisprudenziali, nonché dai consigli fiscali laddove opportuni, come per esempio
in materia di devoluzione per successione o di tassazione delle donazioni.
La trattazione pone l’accento sulle teorie dominanti, con riferimento alla dottrina maggioritaria e
alla giurisprudenza più recente, ma senza trascurare gli orientamenti minoritari e le novità di
minore portata.
Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito: www.simone.it ove è anche
possibile scaricare alcune pagine saggio dei testi pubblicati
Coordinamento redazionale: Dario di Majo
Redazione ed editing: Maria Teresa Iacomino e Chiara Palladino
Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno
PREMESSA
Il volume, realizzato con mirabile professionalità e dedizione dal
giudice Giovanni Falcione, ha il pregio di compendiare l’intera disciplina
delle successioni mortis causa e delle donazioni – con interessanti cenni
anche al sempre mutevole regime fiscale – con uno stile rigoroso, ma al
tempo stesso quanto mai essenziale senza inutili digressioni che
appesantiscono la lettura e l’apprendimento di un ramo del diritto già di per
sé complesso.
Per tali caratteristiche il testo si presenta particolarmente indicato per gli
aspiranti notai e per gli studenti universitari che, seppure per esigenze
diverse, devono confrontarsi nel loro percorso di studio con questa difficile
e articolata materia.
Questa edizione, inoltre, è stata altresì arricchita con numerosi box
giurisprudenziali, allargando così il pubblico dei suoi lettori anche agli
aspiranti magistrati e a chi deve conseguire l’abilitazione alla professione di
avvocato.
Il lavoro si chiude con una mirata raccolta di casi pratici, corredati di
esempi di atti notarili svolti, che per le loro caratteristiche rappresentano
un’efficace “palestra” per confrontarsi con le innumerevoli questioni che
quotidianamente si profilano nell’applicazione della normativa successoria
e che, per tale motivo, ben potrebbero essere oggetto di prova al concorso
notarile.
Capitolo 1
Il fenomeno successorio
Sommario
1. La successione in generale. -2. Tipi di successione.
1. La successione in generale
Il termine successione implica un fenomeno temporale: il susseguirsi nel
tempo di determinati fatti o eventi. In termini giuridici, l’espressione indica,
invece, il subentrare di un soggetto nella titolarità di un diritto già facente
capo ad un altro soggetto (1). Si parla, perciò, di successione nel diritto o
nel rapporto giuridico.
Esempi di successione nei diritti si rinvengono nella vita quotidiana: si
pensi a chi acquista un bene da un altro soggetto o all’erede che riceve per
testamento i beni di una persona deceduta. In ogni caso, la vicenda è sempre
la stessa: un diritto si trasferisce dal titolare ad altro soggetto.
Colui che trasferisce il diritto prende il nome di dante causa, mentre colui
che lo acquista è detto avente causa.
Non sempre, però, l’acquisto di un diritto realizza una successione: chi
ritrova un oggetto smarrito ne diviene proprietario senza che ciò comporti,
tecnicamente, il passaggio di un diritto da un soggetto ad un altro in quanto,
prima del ritrovamento, l’oggetto era res nullius cioè non appartenente ad
alcuno.
Quando l’acquisto di un diritto non realizza una successione, si parla di
acquisto a titolo originario: il soggetto acquista il diritto senza che vi sia,
giuridicamente, alcuna correlazione con l’eventuale precedente
proprietario. Tale autonomia consente di ritenere in ogni caso valido
l’acquisto anche se, ad esempio, il soggetto che aveva smarrito il bene non
ne era titolare.
Quando, viceversa, l’acquisto di un diritto consegue al trasferimento, esso è
a titolo derivativo: in questo caso, l’acquisto si collega in modo inscindibile
all’esistenza di un diritto in capo a colui che trasferisce. Si acquista, in altre
parole, lo stesso diritto che prima faceva capo al dante causa con le relative
limitazioni. Se io, ad esempio, vendo un bene gravato da un usufrutto, colui
che lo acquista dovrà rispettare il diritto dell’usufruttuario, proprio perché
l’acquisto ha ad oggetto lo stesso diritto che prima faceva capo al dante
causa.
L’acquisto a titolo derivativo pone, dunque, una relazione tra due soggetti
per la quale valgono due fondamentali principi:
a) anzitutto, è evidente che se un soggetto non è titolare di un diritto non
potrà trasferirlo ad altri, così come non potrà trasferire un diritto con
una ampiezza maggiore di quella goduta (ad esempio, il proprietario
non può cedere il proprio diritto come libero se sullo stesso insiste un
usufrutto). I Romani esprimevano questo concetto con il brocardo
nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet;
b) in secondo luogo, dal momento che l’avente causa acquista un diritto a
seguito di un trasferimento da parte del dante causa, è evidente che se
il diritto di quest’ultimo viene meno (ad esempio, perché è annullato il
contratto con il quale lo aveva in precedenza acquisito), verrà meno
anche il diritto dell’acquirente. Il concetto è espresso nella massima
resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis.
2. Tipi di successione
Nell’ambito del generico concetto di successione si distinguono tipologie
diverse sulla base di criteri differenti:
a) in relazione all’evento che origina il trasferimento si distingue tra una
successione mortis causa ed una successione inter vivos. Si verifica
la prima quando il trasferimento consegue alla morte del dante causa e
i diritti e gli obblighi già facenti capo alla persona defunta si
trasmettono ad un altro soggetto. Quando, invece, il trasferimento
avviene indipendentemente dalla morte del dante causa, si parla di
successione inter vivos: questa nozione è individuabile solo in
negativo, nel senso che essa abbraccia qualsivoglia vicenda
successoria che prescinda dalla morte del dante causa.
La distinzione tra i due tipi di successione si riflette, poi, nel
cosiddetto titolo del trasferimento, cioè lo strumento giuridico
mediante il quale, tecnicamente, avviene il trasferimento del diritto
(2). Infatti, nel caso di successione mortis causa, il titolo può essere
rappresentato solo dal testamento o — quando questo manchi — dalla
legge, essendo esclusa una successione mortis causa per contratto,
mentre la successione inter vivos può realizzarsi mediante qualsivoglia
altro strumento, escluso, ovviamente, il testamento;
b) in relazione all’oggetto del trasferimento, si distingue tra una
successione a titolo universale ed una successione a titolo
particolare: si verifica la prima quando l’avente causa subentra nella
globalità dei rapporti facenti capo al dante causa o in una sua quota
ideale (si pensi, ad esempio, all’erede che subentra in tutti i diritti
facenti capo alla persona defunta). Si verifica, invece, la seconda
figura, quando oggetto del trasferimento è un singolo, determinato
diritto. È il caso dell’acquirente che subentra nella titolarità del diritto
trasmessogli con il contratto di compravendita.
Tanto la successione a titolo universale che quella a titolo particolare
possono, in teoria, essere inter vivos oppure mortis causa. La validità di una
simile affermazione, però, deve essere saggiata alla luce delle norme
giuridiche che compongono il nostro ordinamento. Il diritto romano
conosceva ipotesi di successione a titolo universale per atto tra vivi: era il
caso, ad esempio della successione dell’adrogator nel patrimonio del
soggetto adrogatus o del bonorum emptor nei beni del fallito.
Una simile vicenda, oggi, non è concepibile, pena una paradossale
situazione di persona vivente che cede ad altri ogni suo diritto. Resta,
peraltro, da ricordare che in dottrina si prospetta la tesi per la quale vi
sarebbe successione a titolo universale tra vivi nel caso di fusione di
società. Si ricordi, al riguardo, che per l’art. 2504 bis c.c. «la società che
risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi
delle società estinte»: tale norma sembra prospettare un fenomeno di
successione universale attuata mediante uno strumento che di certo non può
ricondursi al testamento e che, perciò, può qualificarsi come inter vivos (3).
Capitolo 2
La successione a causa di morte
Sommario
1. La successione mortis causa. - 2. L’oggetto della successione. - 3. L’apertura
della successione. 4. La vocazione e la delazione. - 5. L’eredità e il legato. - 6. La
«institutio ex re certa».
1. La successione mortis causa
La successione a causa di morte trae origine da un interrogativo di fondo:
qual è la sorte dei diritti e dei rapporti facenti capo alla persona deceduta?
In linea di principio, la soluzione sarebbe semplice: dal momento che non
può esistere un diritto senza un soggetto che ne sia titolare, con la morte i
diritti (e gli eventuali obblighi) dovrebbero estinguersi e i beni diventare res
nullius (1). Una soluzione del genere, però, si rivela inaccettabile: se si
estinguessero le obbligazioni, i creditori sarebbero oltremodo danneggiati,
mentre la libera occupazione dei beni (divenuti res nullius) provocherebbe
gravi contraccolpi all’ordine sociale. Senza contare che — in una simile
prospettiva — nessuno sarebbe indotto a produrre più di quanto è in grado
di consumare in vita.
Tutto ciò ha spinto, allora, il legislatore a dettare delle regole volte ad
individuare i soggetti ai quali trasferire i diritti e gli obblighi che non si
estinguono con la morte. L’insieme di queste regole forma oggetto della
disciplina dettata dal secondo Libro del codice civile le cui linee di fondo
possono così sintetizzarsi:
a) il legislatore consente, in linea di principio, al soggetto di individuare
coloro ai quali attribuire, mediante testamento, i propri beni per il
periodo successivo alla morte. È questa la cosiddetta successione