Table Of Content6/CA
SERIE MANUALI
i libri per
CONCORSI
più venduti
Prepararsi al in Italia
concorso per
AGENZIA
l’ delle
ENTRATE
300
Domande a risposta
aperta di:
Diritto
Commerciale
855 Funzionari
per
Amministrativo-Tributari
Agenzia delle Entrate
SEDIZIONI GIURIDICHEE®
IMON
Gruppo Editoriale Simone
TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Vietata la riproduzione anche parziale
Ideazione, organizzazione e revisione a cura
del dott. Federico del Giudice (docente universitario)
Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno
PREMESSA
Prepararsi per un concorso è un’operazione complessa che prevede uno
studio differenziato dei diversi argomenti; non tutti, infatti, ai fini della
stessa, hanno lo stesso rilievo in quanto i commissari, anche in base alle
loro esperienze e alla loro formazione, sono portati a interrogare su quei
contenuti che ritengono più importanti in vista della professione che verrà
svolta nell’Agenzia delle Entrate.
Facendo tesoro dell’esperienza più che decennale in materia di concorsi,
abbiamo raccolto e ordinato sistematicamente le principali domande delle
prove orali. Le domande riportate in questo volume non pretendono di es-
sere esaustive di ciascuna disciplina, ma costituiscono il «nocciolo duro»
indispensabile per dimostrare una buona conoscenza della stessa.
Consapevoli del limitato tempo a disposizione degli aspiranti funzionari,
abbiamo pubblicato on-line questa breve rassegna di domande a risposta
aperta che costituisce un prezioso e agile (cid:89)(cid:68)(cid:71)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:70)(cid:88)(cid:80). Ciò per offrir loro
la possibilità di esercitarsi, in qualsiasi luogo e momento, sulle materie di
concorso e sulle domande più frequenti per un esito favorevole della prova.
Parte Prima
Imprenditore, impresa e azienda
1. Quali sono i caratteri dell’attività imprenditoriale?
Riferimento normativo: articolo 2082 c.c.
Definizione: sottolineare che l’imprenditore è colui che esercita professional-
mente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scam-
bio di beni o servizi.
Elenco caratteri: precisare quali sono i caratteri dell’attività imprenditoriale:
• l’esercizio di un’attività economica;
• l’organizzazione;
• la professionalità;
• il fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Altri elementi essenziali: evidenziare che per l’esercizio dell’impresa è richie-
sta la capacità di agire (eccezioni riguardano il caso del minore, del minore
emancipato, dell’incapace e dell’inabilitato a seconda che si tratti di iniziare o
continuare l’esercizio di un’impresa).
Domande consequenziali: qualificazione della professione intellettuale come
attività di impresa; figura dell’imprenditore occulto.
Articolazione della risposta
A norma dell’art. 2082 c.c. «è imprenditore colui che esercita professio-
nalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o del-
lo scambio di beni o servizi».
I caratteri dell’attività imprenditoriale sono:
a) l’esercizio di un’attività economica, cioè di un’attività diretta alla cre-
azione di nuova ricchezza, idonea a coprire i costi con i ricavi (lo scopo
di lucro non è espressamente richiesto dalla norma);
b) l’organizzazione, cioè è necessario che l’attività sia esercitata prevalente-
mente con il lavoro altrui e con l’ausilio di beni strumentali di un certo valore;
c) la professionalità, cioè l’attività deve essere abituale e stabile (non è
richiesta la continuità, infatti, per le attività stagionali è sufficiente il
costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel-
l’attività. Si pensi, ad esempio, agli stabilimenti balneari);
6 Parte Prima
d) l’attività deve essere diretta a produrre beni o servizi ovvero a scam-
biare beni o servizi già prodotti da altri.
Dal punto di vista economico l’imprenditore è colui che fa da intermedia-
rio fra chi dispone dei fattori della produzione (capitale e lavoro), ed i sog-
getti i quali richiedono la prestazione di servizi o prodotti.
È tuttora controverso se costituisca requisito essenziale dell’attività di impresa lo scopo di
lucro, cioè l’intento di realizzare dei ricavi eccedenti i costi e quindi consentano la realizza-
zione di un guadagno. La dottrina maggioritaria ritiene che, nonostante nella maggior parte
dei casi l’impresa è esercitata al fine di ricavarne i mezzi necessari di sostentamento per
l’imprenditore, non mancano casi in cui il fine di lucro esula dagli scopi dell’impresa.
Altro requisito è che l’imprenditore sia capace di agire. Sono previste del-
le eccezioni: su autorizzazione del Tribunale, il minore, l’interdetto e
l’inabilitato possono continuare l’esercizio di un’impresa, mentre il mino-
re emancipato può iniziare ex novo tale attività.
Istituti collegati: imprenditore commerciale; imprenditore agricolo; pic-
colo imprenditore; scopo di lucro; scopo mutualistico; rischio di impresa;
capitale e lavoro; principio della spendita del nome.
1 bis. I liberi professionisti ed artisti possono considerarsi impren-
ditori?
I liberi professionisti, gli artisti e gli inventori, non sono mai – in quanto
tali – imprenditori: essi lo diventano solo se ed in quanto la professione
intellettuale è esplicata nell’ambito di altra attività di per sé qualificata
come impresa (es.: attore che gestisce un teatro nel quale recita, medico
che gestisce una clinica privata nella quale opera).
L’art. 2238, comma 1, dispone infatti che le norme che regolano l’impresa
si applicano alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professio-
ne costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa.
1 ter. Chi è l’imprenditore occulto?
Il criterio in base al quale si identifica la figura dell’imprenditore è quello
della spendita del nome.
Secondo CAMPOBASSO, tale criterio si basa su un principio generale del nostro ordina-
mento, che si ricava dalla disciplina del mandato, secondo il quale gli effetti degli atti giu-
Imprenditore, impresa e azienda 7
ridici ricadono solo sul soggetto il cui nome e stato utilizzato, per cui ha rilievo solo il
principio formale della spendita del nome e non il criterio sostanziale della titolarità del-
l’interesse economico.
Talvolta, nella pratica, l’imprenditore non agisce personalmente ma — non
volendo apparire — esercita la propria attività servendosi, nei suoi rapporti
con terzi, di un altro soggetto (prestanome).
È il caso, ad esempio, di un soggetto che per divieto di legge non può
esercitare attività di impresa e, per ovviare l’ostacolo, fa figurare all’ester-
no quale titolare dell’impresa un parente.
La figura dell’«imprenditore occulto» è stata creata in dottrina per am-
mettere la possibilità di dichiarane il fallimento, pur non avendo tale sog-
getto i requisiti formali per essere assoggettato alle procedure concorsuali.
È evidente, infatti, che i creditori potranno chiedere e provocare il fallimento
del prestanome, il quale ha agito in nome proprio ed ha quindi acquistato la
veste di imprenditore. Ma come spesso accade, il prestanome gode di un
capitale modesto, per cui il rischio di impresa è scaricato sui creditori, i quali
non possono agire formalmente nei confronti del reale dominus.
CAMPOBASSO contesta la teoria dell’imprenditore occulto ed afferma
che l’imputazione dei debiti d’impresa deve ritenersi sempre retta da indici
esclusivamente formali ed oggettivi: il dominio di fatto, pertanto, non por-
terebbe ad esporre a responsabilità e fallimento, né — tanto meno — de-
terminerebbe di per sé l’acquisto della qualità di imprenditore.
2. Qual è la nozione giuridica di imprenditore agricolo?
Riferimento normativo: articolo 2135 c.c.
Definizione: sottolineare che è imprenditore agricolo colui che esercita un’atti-
vità diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali
e attività connesse.
Elenco tipologie di attività agricole: individuare le diverse tipologie di attività
svolte dall’imprenditore agricolo:
a) attività agricole essenziali (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento
di animali);
b) attività agricole connesse.
Regime giuridico: l’imprenditore agricolo deve iscriversi nel registro delle imprese
(funzione di pubblicità-notizia, certificazione anagrafica e opponibilità a terzi), non è
obbligato a tenere le scritture contabili, non è soggetto alle procedure concorsuali.
8 Parte Prima
Domande consequenziali: attività agricole essenziali; assoggettabilità dell’im-
prenditore agricolo alle procedure concorsuali.
Articolazione della risposta
In base all’art. 2135 c.c. è imprenditore agricolo chi esercita una delle se-
guenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura (coltivazione ed estra-
zione del legno), allevamento di animali.
Con riferimento a queste attività agricole, tradizionalmente definite essenziali, l’art. 2135
amplia soprattutto il concetto di allevamento, non più limitato soltanto al bestiame ma este-
so ad ogni animale di qualunque genere, purchè curato e sviluppato per l’intero ciclo biolo-
gico e senza che vi sia bisogno che gli animali debbano essere allevati con gli stessi prodotti
del fondo. Si considera pertanto attività agricola anche l’allevamento di cani, di cavalli da
corsa, vi rientrano gli allevamenti in batteria o nelle acque, mentre rimane attività commer-
ciale quella rivolta all’acquisto di animali allo scopo di rivenderli.
Accanto alle attività agricole essenziali, vi sono le attività agricole connes-
se, cioè le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti otte-
nuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali,
nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizza-
zione di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola.
L’imprenditore agricolo è sottratto alla normativa dell’imprenditore com-
merciale, pertanto non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili e in
caso di insolvenza non è assoggettabile al fallimento ed alle altre procedu-
re concorsuali. Esso, infine, deve iscriversi in una sezione speciale del re-
gistro delle imprese; tale iscrizione, oltre ad avere funzione di pubblicità-
notizia e di certificazione anagrafica, ha anche efficacia di pubblicità-
dichiarativa, analoga a quella prevista per gli imprenditori commerciali.
Istituti collegati: imprenditore agricolo professionale; contratti agrari;
inapplicabilità delle norme relative all’iscrizione nel registro delle imprese.
2 bis. Quali sono le attività agricole essenziali?
Attività agricole essenziali, ai sensi del 1° comma dell’art. 2135 c.c., sono quelle
dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali:
a) la «coltivazione del fondo» è l’attività di sfruttamento delle energie
naturali delle terre; è richiesto, perché vi sia impresa, una vera attività
di coltivazione della terra e non la mera raccolta di frutti;
Imprenditore, impresa e azienda 9
b) la «selvicoltura» è l’attività diretta alla produzione del legname. Non
rientra tra i «selvicoltori» chi si limita a raccogliere il legname prodotto
dal bosco senza esplicare altre attività dirette a tale produzione;
c) l’«allevamento di animali», con la nuova formulazione dell’art. 2135
c.c. — superandosi l’esclusivo riferimento al «bestiame» — ricomprende
tutti gli allevamenti di animali, inclusi l’avicoltura, l’apicoltura e l’alle-
vamento di animali in batteria.
Il legislatore, quindi, ha abbandonato il principio secondo cui l’allevamento di animali,
per essere classificato agricolo, non doveva essere disgiunto dalla terra e dal suo sfrut-
tamento.
Il 2° comma dell’art. 2135 c.c., con previsione estensiva rispetto alla precedente, speci-
fica che nelle attività anzidette vanno ricomprese quelle dirette alla cura ed allo svilup-
po di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre
o marine.
2 ter. Quale connotato dell’impresa commerciale manca nell’impresa
agricola?
Nell’impresa agricola non manca il momento organizzativo, che può esse-
re anche rilevante, o l’investimento; ciò che manca è il momento creativo
dell’attività imprenditoriale, in quanto nell’impresa agricola si vuole sem-
plicemente organizzare la percezione dei frutti derivati dal ciclo primario
di produzione economica, appunto l’agricoltura.
Nell’impresa agricola, infatti, il collegamento funzionale dei beni è di-
pendente solo in parte dalla scelta di chi organizza, ma dipende in massima
parte da vicende naturali; laddove l’impresa nasce, per iniziativa di taluno,
dal mercato e per il mercato, con organizzazione incentrata su un ciclo
produttivo artificiale.
2 quater. L’imprenditore agricolo è assoggettabile alle procedure
concorsuali?
Con il D.Lgs. 5/2006 e i successivi interventi effettuati dal legislatore con
il D.Lgs. 169/2007, sono state introdotte numerose novità nell’ambito del-
la materia fallimentare, soprattutto in relazione all’eliminazione del richia-
mo alla nozione di «piccolo imprenditore» di cui all’art. 2083 c.c. e al-
l’introduzione di elementi quantitativi al di sotto dei quali l’imprenditore
non è soggetto a fallimento o a concordato preventivo. In via generale,
Description:Talvolta, nella pratica, l'imprenditore non agisce personalmente ma — non volendo apparire — esercita la propria attività servendosi, nei suoi rapporti.