Table Of ContentTF00059554
STO RIA UNIVERSALE
DEL
DIRITTO COMMERCIALE
LEVIN GOLDSCHMIDT
STORIA UNIVERSALE
DEL
DIRITTO COMMERCIALE
PrÍIna traduzione italiana
A CURA DI
VITTORIO POUCHAIN ANTONIO SCIALOJA
Dottore Professore
in Giurisprudenza aIl'Uni"ersità di SieuIl
:\IlLANO - NAPOLI - PALERMO - HO~L\
1913
PROPRIETÀ LETTERARIA
La seconda edizione de! voI. I (nella prima edizione, voI. I,
e
parte I, 1864) di questo tratta,to venuto alla luce nel 1875 già
da parecchio tempo esaurita. L'invito insistente rivoltomi daUa
Casa editrice, or sono circa sette anni, di preparare una terza
edizione, non mi giunse punto gradito. Perche per un lato io
nell'intento di continuare la seconda edizione deI voI. II (Parte J,
1883) m'ero addentrato in ricerche sulla teoria dei possesso,
che erano bensi terminate nell'essenziale,- ma pure non ancora
interamente pronte per la stampa; per un altro lato sentivo
l'obbligo di condurre a una conclusione, per quanto era in me,
le questioni (di cosi alta importanza per l'avvenire della classe
dei giuristi) dell'assetto degli studii giuridici e dell'ordinamento
degli esami e della preparazione pratica. Quando poi, compiuto
questo lavoro (1887), mi accinsi aI rifacimento della terza edi
zione, si presentõ una doppia necessità. Le parti di storia uni
versale deI primo volume (§§ 3-39) erano trattate in modo molto
disparato: gli ultimi capitoli, con le codificazioni dei secoli xvrr
e XVIII, molto diffusamente; i capitoli antecedenti invece erano
solamente abbozzati. I primi avevano bisogno di essere rias
sunti concisamente, gli altri invece di essere ampliati. Deite
cause di questa spiacevole mancanza di armonia ho già parlato
nella prefazione alla prima edizione (1863-64); esse stavano non
tanto in me, quanto nelle grandi difficoltà, che presenta una
costruzlone di vera storia universale. E da quest'opera conti-
1 - (i-OLUSCHMIUT, lj'toria· dpl diriito commerciale.
2 1'1'ef'lZioue
nuamente progettata mi trattenne sempre, si l'enorme quantità
deI maleriaIe, come la mancanza di lavori preparatori utilizza
bili. Pur tuttavia ora, dopo circa trent'anni di studii di storia
deI diritto continuati, raramente deI tutto interrotti, ho creduto
di non dover piu differire il tentativo di condurre piu vicino
aI suo adempimento questo, che io stimo il compito piu urgente
della scienza deI diritto commerciale, e nello stesso tempo uno
dei compiti piu importanti de!la storia universale deI diritto e
della civiltà.
AI pari di me quasi tutti i miei colleghi, anzi forse una piü
ampia sfera di storici, avranno con dolore senti to l'insufficienza,
a. un dipresso eguale per tutti i periodi, paesi e istituti, delle
nostre conoscenze storiche circa il grande insieme delle norme
giuridiche dei rapporti commerciali dei popoli civili. Queste
tenebre debbono finalmente dissiparsi. Un limpido sguardo nel
l'intricatissimo sviluppo, spesso di piu millennii, di grandi parti
deI diritto ci dà molte volte anche la sicura visione di scopi e
vie della loro ulteriore formazione nel presente e nel futuro.
V'era anche in questo stesso compito un'attrattiva irresistibile,
giacche credo che in nessun altro campo deI diritto si possa
trovare un lavoro complessivo ugualmente costante ed efficace
di tutti i popoli civili.
Ben conoscendo l'insufficienza deI mio sapere e della mia
potenza di formazione, ed altres! la grande responsabilità di
dovere ovunque attingere solo a fonti attendibili di prima mano,
pensai tuttavia che di questo ardito tentativo mi dava e diritto
e dovere la serietà dello sforzo ad esso dedicato. Molti capitoli
di questo libro sono abbozzati da 25 anni, condotti a termine
da 15 anni, alcuni (circa sei fogli di stampa) già stampati (1883-84)
ma poi messi da parte. Gli scritti dello Endemann, deI Lastig,
deI LaUes e di altri usciti nel frattempo, e numero se raccolte
di documenti pubblicate da allora in poi, hanno reso necessaria
una revisione, quanto piu possibile minuta, dei capitoli finiti da
tempo. Del materiale delle fonti non ancora stampato, la eui
raccolta tanto desiderata promette nuova Iuce in ispecie per i
primordi degli istituti giurirlici, non ho potuto fare che poeo
uso, non avendo trovato tempo per ricerche di archivio; ma io
spero che il materiale stampato di documenti, statuti, ecc., che
Pl'efazioue
in gran parte non e stato ancora punto elaborato scientifica
mente, basU il piu spesso a stabilire nozioni sieure. S'intende
di per se, che grande gratitudine sarà dovuta per ogni aggiunta
e rettificazione ricavata dalla scoperta di nuovi dati.
Di queste li'nee fondamental'i delta sloria universale deZ diritto
commel'GÍale io presento ora la prima parte, la piu importante
ed estesa, considerato lo scopo speciale di queste rirerche. Essa
abbraccia prima, come introduzione, un'esposizione dei « pro
blemi economici e giuridici fondamentali », poi il diritto dei
traffico nell'antichità, nell'alto medioevo (basi giuridiche comuni
delle nazioni germaniche e latine), e finalmente daI basso medio
evo fino circa ai termine deI secolo XVI i1 diritto dei traffico
dei paesi latini (Italia, Spagna e Portogallo, Francia).
Riguardo all'antichità e alI'alto medioevo 110 potuto limitarmi
a una rassegna concisa, non mancando per questi periodi ricerche
fondamentali di storia deI diritto, e trattandosi quindi soltanto
di raggruppare e mettere in giusta luce fatti piu o meno cono
sciuti, partendo daI punto di vista qui seguito; perciô delle
speciali indagini da me intraprese per l'Oriente, la Grecia e
Roma non ho fatto che un uso estremamente pàrco, e piuttosto
a mo' di cenno. Per contro il diritto romano deI traffico degli
, stati deI Mediterraneo, nel quale prevalentemente ha radice i1
diritto commerciale universale moderno, manca ancora intera
mente di una esposizione complessiva. Qui occorreva esporre,
tanto i fattori ed elementi della formazione del diritto, quanto lo
sviluppo dei singoli istituti medesimí. Essendosi ancora alquanto
ampliato il piano deI lavoro durante la stampa, prego di sosti-.
tuire aI rinvio che si trova qua e là ai §§ 7, 9, ecc. l'indicazione
di §§ 7 e seg., 9 e segg. (§§ 9-12). Giacche risultô evidente, che
solo merce un'esposizione dei particolari degli istituti giuridici
piu minuta che non fosse progettata in origine, poteva dimo
strarsi lo stretto nesso storico, nel qual e stanno tra 101'0 per
es. le società, il prestito a cambio marittimo e la Bodmerei, 1e
assicurazioni e la cambiale. Quando per es. ii lettore si rende
conto della posizione centraIe dominante, sommamente notevole,
che un istitut comunemente cosi poco studiato, come il pre
ü
stito marittimo greco-romano, prende nella storia deI diritto
commerciale deI medioevo, oppure come alle grandiose creazioni
4 Pl'efaziolle
di esso hanno parte quasi uguale le norme giuridiche del
medioevo sugli atti scritti, e le norme antiche sulle operazioni
di credito, parmi debba risultar chiaro, quanto questa esposi
zione insieme connessa giovi all'intelligenza delle singole teorie,
ed anzi ehe una storia per es. della società,' delta cambiale,
dell'assicurazione, non si puo in alcun modo costruire disgiunta
dalle altre. . "
La stampa di questa parte e incominciata già nel gennaio.
1890 e non ha potuto esser proseguita che lentamente in mezzo
a varii lavori professionali. Dei numerosi seritti apparsi da anora,
che concernono taluni punti importanti di queste ricerehe,
e e
non si percio piu potuto tener conto, oppure si potuto far
e
eenno di essi soltanto nelle note. Cosi per es. delle I'icerche
di storia deU'economia política dello Schmoller, dei lavori im
portanti per la costituzione delle città tedesche di C. Kõhne e
deI Sohm (le mie dissertazioni, che [cosa molto strana!~ sono
perfettamente uguali alla trattazione di quest'ultimo, erano già
stampate negli anni 1883-84), degli scritti deI Liebenam, Deloume,
Salvioli (Storia. del diritto italiano), Gonetta, Inama-Sternegg 11,
Lamprecht (Deutsche Geschichte [Storia tedesca] I), della Rac
colt((. di iscrizioni giul'idiche greche di Dareste, Haussoullier e
Reinach I,della Nuova comunicazione di iscrizioni giuridiche
babilonesi di Peiser e Kohler, ecc. ecc.
Per errore il quarto volume di Waitz, Verfassungsgeschichte
e
(Storia della costituzione) n011 cHato nell'ultima edizione. Sono
stati dimenticati Schiess, Die r6mischen coUegia funeraticia 1888,
. Dietrich, Uebe1' societates publicanorum, 1889, e Ficker, Usatici
BaJ'chinonae 1886.
Alla seconda parte, con la quale sarà terminata la storia uni
versale, verrà annesso un minuto indice generale.
Berlino, 20 marzo J891.
GOLDSCHl\fIDT.
----<QP---
00. ...0 0. .0 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000000000• ••0 .000000000000
INTRODUZIONE
1. COllcetto e partiziolle deI diritto commerda]e.
§ 1.
11 cO'ln'lne'rcio e l'atti'vUà a scopo di hwro pertinente alla ci'rcolazione
dei beni (1). Ogni elemento di fatto, che appartiene aI commercio - ai
suoi affari, oggetti o soggetti, - si chiama 'lnateria di cO'ln'lne1'cío (~).
Per la materia di commercio ha applicazione prima delle norme
generali deI diritto privato e pubblico un diritto separato o speciale
ad esso proprio, detto diritto commerC'iale.
e e
Questo un ramo speciale, in parte deI diritto pri vato, e qui
detto diritto commerciaIe privato; in parte deI diritto pubblico, e qui
e
detto diritto commerciale pubblico e diritto commerciaIe interna
zionale (3).
Il diritto commerciale privedo regola quelle relazioni delle persone
tra loro e con i beni, che hanno origine da interessi particolari. Di
esso principalmente, tuttavia non esclusivamente, si occupano i codici
di commercio - e cosi pure la presente esposizione. Il diritto com
e
'merciale pubbUco una parte deI diritto amministrativo: esso regola i
rapporti tra il potere dello stato (4) e il commercio, in mate ria di polizia
(amministrativa), e in materia finanziaria, processual e e penale (5).
Disposizioni di tal genere si trovano in tutti i cOflici di commercio,
(1) Un parHcolar~ esame di questo concetto si trova infra § '\'0.
\2) La definizione ri!. precisa di questo concetto (infra § 43a) dev'esser preceduta
rlallo svolgimento dei concetti di alto di comrJIIl1'cio (di cui ai §§ 41-59), merce (di
cui ai § 40, §§ 60 e segg,), 1/01110 di commercio o commercíallte (di cui ai §íO, 42-46).
(3) Si puo anche dire: diritto privato ([lubblico, inlernazionale) dei commercio,
(4) Hispettivamente, dei potere dei corpi locali (com uni, provincie, ecc.) derivante
da delegazione da parte dello Stato da lIll lato, e di un potere centrale dell 'impero
confederato dall'altro lato: Costitu::;iolle dell'impero gel'l1Iallico dei !fi aprile 18íl, arti
coli 3, 4, 33-56.
(5) Giacche nel sistema generale dei rliritto il diritto penale e il diritto processuale
sono parte dei diritto Pllbblico e piü preci~amenle (lei diritto pubbliclJ amminiHlrativo.
ti Intl'uüuziulle
ed anche nel tedesco (6). Il diritto commm'ciale intel'nazionale regola
Ie condizioni dell'esercizio deI commercio tra stati diversi e tra sudditi
di stati diversi. Esso ê in parte dh'itto internazionctle generale degli
stati civilizzati, in parte diritto internazionctle speciale: cioê fondato
soltanto tra singoli stati per trattato (mercê trattati di commercio,
di navigazione, coIoi1iali, monetari, di pesi e misure, postali, ferro
viarii, dei teIegrafi, ecc.) o per diritto consuetudinario (7).
Rami speciali deI diritto commerciaIe privato, anche storicamente
svilllppati con una certa indipendenza, che hanno bisogno di esser{'
.~
(6) ENDE)IAXX, De/' EntwlIl'( eine.,· IJelltschell Handelsgesetzbuchs (li progetto di un
cod. comm. ted.), pago 8-1'2. 11 ~1I0 Gutaelltcn li/H!'/" den Entw1I1f eines Deutsehan Han
delsgesctzbuchs (Parere sul progetto ecc.), pago 7-9, ed infra § 44; i llommental'e zum
ll. G. B. (Commentarii ai cod. comm.), art. -11, 276; HEI SE, § 1. THÜL, pago 1,
cfr. con §§ 43-50. BRlNKMANN § 6. ENDE)IANN §§ 3, 14. BEHREND § 5, 32. II trattato
dell'ENIlE)IA.'IX I, pago 9 e Iv. Vii!dcrndorlf) pago 165-181. Piü dilfusi per es.: l\'IARQUARIJ,
Tract. politico-ill1'idicus de iure lllercatOl'um ct eOllllllerCi01'1lm singllla1'i (1662). YINCE:\'S,
E:rposition raisonnée de la législatioll c01llmerciale t. 1-I1I, 2a ed. (Parigi 1834). -
Per il diritto marittimo: NIZZE, Das Allgellleine Seerecht der civilisirten Nationen (11
dir. maritt. univ. delle naz. civili), vol. I, 1857, §~ 52 e segg.; F. PEIIELS, llandbuch des
allgellleinen ollimtlichen Seerechts im IJcutschen Reiche (Tratt. deI dir. maritt. pubbl.
dell'imp. ted.) 1884. - Per il diritto delle assicurazioni: MAKOWICZKA in Bluntscilli
Itlld JJmtcl' Staatswol·terbuch (Dizionario polit. di B. e B.) XI, 1; A. WAGNEII in
Schonberg's llandbllch der pol. Oekonolllie (Tratt. di econ. pol. di S.) lI2, 791; ZA~IMA
RANO, L'intrapl'esu delle assicurazioni. Torino 1887. 8erichte des Eidgenossischen Vel'
sichel'ungsamt. (Relazioni dell'ufficio federale delle assicurazioni, Berna 1888, 1889). -
Inoltre i tratlati di diritto pubblico teclesco (prussiano, bavarese, ecc.), specialmente
di diritlo amministrativo: dei tempi piü recenti di LADAi\'D, V. RÜNNE, H. SCHULZE,
G. ME\'EII, E. LtL';'I:'iG, ZORX, 11. RÜSLEII, V. SARWEY, STENGEL ed altri, anche GNEIST,
Verwaltung, Justiz, Ilechtsweg (Amministraz., ginst .. proced.), 1869, in ispecic pago 469
e segg. ed ora lo Handbl.ch des ollimtlichen llechts der Gegenwal't (Tratt. dei dir. pnbbl.
attuale). Edito daI J\lAuQUAIIDSEN, 1883 e segg. (ancora incompiuto).
(7) Esposto nei sistemi di dirit.to internazionale, per es. di KLiiIIEII, IIEFFTEu,
BLU:'iTSCIILI, 'VIIEATON, PIIILU~IORE, CALVO, DUDLEY FIELD, PUADIEII-FoDJ~UJ~, TRAVEUS
TWIss, BULMERINCQ, V. MAUTENS, WIIARTOX, RIVIER ed altri. Handbuch eles VOIken'echts
(Tratt. di dir. intern.). Edito da FII. von HOLTZENDOUFF con la collaborazione di
V. BUL~IEUlXt:Q e(l altri, sulla base della pratica politica europea, 4 voI. 1885-89. -
In ispeeie sul diritto consolare vedi A. DE Mn.ITz, Manuel eles consuls, I, 11, 1-2 Londra
(e Berlino) :1837-1842. FR. "lAIITE:VS, /Jus COllsula1'lvesen tlnd die Consulal'jllrisdiktioll
irn Orient (I consolati e la giurisrl. consol. i. O.). Con aggiunte dell'autore, tradotto
da SKEIIST, Berlino 1874. KÜNIG, Handbuch des Delltschen Consllla/'wesens (Tratt. del
l'or(lin. consol. ted.) 1878. V. BULMElIIxcQ nelI'llandbllch di V. HOLTZENDOUFF UI; sul
(liritto marittimo internazionale: F. PEIIELS, IJas internationale üll'entliche Seel'echt dei'
Gegel!/('al't (li dir. maritt. pubbJ. internaz. deI tempo presente) 1882, e sul diritto di
('altura marittima I 'accurata relazione (Hericht) di V. BeLMElIINcQ, Gand 1880, (Extrait
de la rClltlC de c/roit international t. X-XIII). - Esposizione in relazione col diritto
commerciale priva to in l'IIASSÉ, Le droit cOlllmcI'cial dans ses l'appol'ts avec le c/roit
eles gens el 11> droit cil'i! (6 vol., Parigi 1844-1848), 3a cdiz., 4 \'01., Parigi 1874.
Cfr. <lnch!' 11. STlIAUCII, Das Fl'emdelll'echt (11 diritto degli stranieri:,: Z. (Riv.) XIII,
pago 1-:14: sni tratlati internazionali e le 101'0 raccolte, vedi V. l'IIELLE, MEl LI, OA)III.\CII
nell' llandbuch (Trattato) dell'lIoLTZENDOIlFF UI. E. i\IEIEII, Uebel' deI! Abschlus8 vou
Sta((tsl'I'/'lriigen (Sulla conclusioJl(l di trattati internazionali) 1874, e infra § ;H a. Sul
('osiddetto diJ'itto privato, processuale e penale, interllazionale, infra § :~R.
Description:Per errore il quarto volume di Waitz, Verfassungsgeschichte li) Sulla compera e la locazione nel diritto indiano antico : LEIST, loc. cit., p. 4q,(i.